Condizioni Commerciali
Eurovilla d.o.o.
OIB: 77148321177
Zagreb, Berislaviceva 4
Numero di registrazione nel Registro degli Intermediari: 103/2009
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
Le condizioni generali di contratto regolano il rapporto commerciale tra la società Eurovilla d.o.o. Zagreb, Berislaviceva 4, OIB: 77148321177, in qualità di mediatore immobiliare, e una persona fisica o giuridica (di seguito denominata: Mandante) che conclude un Contratto di Mediazione con il mediatore.
Articolo 2.
Significato concettuale del termine:
- Il mediatore immobiliare è Eurovilla d.o.o., Zagreb, Berislaviceva 4, OIB: 77148321177, una società che soddisfa i requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare in conformità con la Legge sulla Mediazione Immobiliare (di seguito denominato: Mediatore).
- L'agente di mediazione immobiliare è una persona fisica iscritta nel Registro degli Agenti di Mediazione Immobiliare e impiegata come tale dal Mediatore (di seguito denominato: Agente).
- La mediazione immobiliare è l'insieme delle azioni del Mediatore volte a mettere in contatto il Mandante e terzi, nonché le negoziazioni e le preparazioni per la conclusione di transazioni legali che coinvolgono un immobile specifico, in particolare per l'acquisto, la vendita, lo scambio, l'affitto, la locazione, ecc.
- Il Mandante è una persona fisica o giuridica che conclude un contratto di mediazione scritto con il Mediatore (venditore, acquirente, locatario, locatore, locatore, locatario e altri possibili partecipanti a transazioni immobiliari).
- Una terza parte è una persona che il Mediatore cerca di mettere in contatto con il Mandante al fine di negoziare la conclusione di transazioni legali che coinvolgono un immobile specifico (di seguito: Terza Parte).
- La Commissione di Mediazione è l'importo che il Mandante è obbligato a pagare al Mediatore per i servizi di mediazione (di seguito: Commissione)
OFFERTA IMMOBILIARE
Articolo 3.
- L'offerta del Mediatore si basa su informazioni ricevute per iscritto e/o oralmente dai proprietari degli immobili offerti in vendita, locazione o affitto, nonché su informazioni contenute negli ordini scritti e/o orali del Mandante.
- Il destinatario (Mandante) deve mantenere le offerte e le notifiche del Mediatore come segreto commerciale e può trasferirle a terzi solo con il consenso scritto del Mediatore. L'agenzia si riserva la possibilità di errori nella descrizione e nel prezzo dell'immobile, la possibilità che l'immobile pubblicizzato sia già stato venduto (o affittato) o che il proprietario abbia rinunciato alla vendita (o all'affitto).
CONTRATTO DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE
Articolo 4
Con il contratto di mediazione in transazioni immobiliari (di seguito: il Contratto), l'Intermediario si impegna a cercare e mettere in contatto con il Mandante una persona al fine di negoziare e concludere una determinata transazione legale sul trasferimento o la costituzione di un determinato diritto sull'immobile e/o in relazione all'immobile, e il Mandante si impegna a pagargli una determinata commissione di intermediazione se tale transazione legale viene conclusa.
Il Contratto è stipulato per iscritto e per un periodo determinato.
Se le parti contraenti non concordano nel Contratto stesso il termine per il quale concludono il Contratto, il Contratto è stipulato per un periodo determinato di 12 mesi e può essere prorogato più volte previo accordo delle parti.
Obblighi del Mediatore
Quando media per la conclusione di un contratto di compravendita, un contratto di locazione o un contratto di affitto per immobili, il Mediatore è obbligato a eseguire quanto segue:
- cercare e mettere in contatto con il Mandante una persona allo scopo di concludere la transazione mediata,
- informare il Mandante del prezzo medio di mercato di un immobile simile,
- ottenere e ispezionare i documenti che provano la proprietà o altro diritto reale sull'immobile in questione,
- svolgere le azioni necessarie per presentare l'immobile sul mercato, pubblicizzare l'immobile in modo appropriato ed eseguire tutte le altre azioni concordate nel contratto di mediazione immobiliare che eccedono la presentazione usuale, e per le quali ha diritto a costi speciali, pre-specificati,
- fornire l'ispezione dell'immobile,
- mediare nelle negoziazioni e cercare di concludere un contratto,
- conservare i dati personali del Mandante e, su ordine scritto del Mandante, mantenere come segreto commerciale le informazioni sull'immobile per il quale sta mediando o in relazione a tale immobile o all'affare per il quale sta mediando,
- se l'oggetto del contratto è un terreno, verificare la destinazione d'uso del terreno in questione in conformità con le normative urbanistiche applicabili a tale terreno,
- informare il Mandante di tutte le circostanze importanti per l'opera prevista che gli sono note o devono essergli note,
- familiarizzare il Mandante con le disposizioni della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro e del Finanziamento del Terrorismo,
- agire con la dovuta diligenza in conformità con gli standard professionali ed etici.
Dopo la conclusione del contratto di compravendita, il Mediatore, se il Mandante esprime interesse e senza compenso aggiuntivo, eseguirà una o più azioni per il Mandante, l'acquirente dell'immobile, come segue:
- in collaborazione con il fornitore di servizi di assistenza legale, assistere il Mandante nell'effettuare il trasferimento di proprietà nei registri fondiari, se necessario;
- presentare una richiesta al fornitore di servizi di pubblica utilità per registrare il Mandante come nuovo utente del servizio, e solo se il Mediatore riceve una procura speciale certificata dal Mandante a tale scopo.
Il Mediatore non è responsabile per l'eventuale inadempimento degli obblighi concordati tra il Mandante e una terza parte, obblighi che sono assunti da una transazione legale conclusa tra il Mandante e una terza parte, e il cui oggetto è l'immobile per il quale il Mediatore ha mediato.
Obblighi del Mandante
Firmando il Contratto di Mediazione, il Mandante si impegna a fare quanto segue:
- informare il Mediatore di tutte le circostanze importanti per la fornitura dei servizi di mediazione, presentare informazioni accurate sull'immobile e, se in possesso, fornire al Mediatore un permesso di localizzazione, costruzione o uso per l'immobile in questione e fornire prova dell'adempimento degli obblighi nei confronti della Terza Parte,
- fornire al Mediatore tutti i documenti che provano la sua proprietà dell'immobile, o altro diritto reale sull'immobile oggetto dell'accordo, e avvertire il Mediatore di tutti gli oneri registrati o non registrati che gravano sull'immobile,
- fornire al Mediatore e alla Terza Parte interessata a concludere la transazione mediata una visione dell'immobile,
- dopo la conclusione della transazione mediata, o del contratto preliminare con il quale si impegna a concludere la transazione mediata, pagare al Mediatore una commissione di mediazione, salvo diverso accordo,
- se espressamente concordato, risarcire il Mediatore per i costi sostenuti durante la mediazione, che superano i costi usuali di mediazione,
- notificare per iscritto al Mediatore tutte le modifiche relative alla transazione per la quale il Mediatore è stato autorizzato, e in particolare le modifiche relative alla proprietà dell'immobile,
Il Mandante non è obbligato a intraprendere negoziazioni per concludere la transazione mediata con una Terza Parte trovata dal Mediatore, né a concludere una transazione legale, e la disposizione del Contratto che stabilisce diversamente è nulla e priva di effetto. Il Mandante sarà responsabile per i danni se non ha agito in buona fede ed è obbligato a risarcire tutti i costi sostenuti durante la mediazione, che non possono essere inferiori a 1/3 o superiori alla Commissione concordata.
Il Mandante sarà responsabile per i danni se ha agito in modo fraudolento, se ha nascosto o fornito informazioni errate essenziali per l'attività di mediazione al fine di completare la transazione mediata.
Commissione d'agenzia
L'importo della commissione d'agenzia è determinato dal contratto d'agenzia, in conformità con il Listino Prezzi dell'Agenzia valido. La commissione d'agenzia concordata include l'esecuzione delle azioni regolari dell'Agenzia specificate nelle presenti Condizioni Generali e nel Listino Prezzi dell'Agenzia valido. La commissione d'agenzia concordata include l'esecuzione di tutte le azioni dell'Agenzia.
L'Agenzia acquisisce il diritto alla commissione d'agenzia per intero, immediatamente dopo la conclusione della transazione mediata (vale a dire: contratto preliminare o contratto). L'imposta sul valore aggiunto è addebitata sull'importo della commissione in questione.
L'Agenzia può, in relazione alla mediazione per lo stesso immobile, riscuotere una commissione d'agenzia dal Mandante e da una terza parte che diventa il mandante, a condizione che abbia concluso un contratto d'agenzia separato con ciascuna parte. Il Mediatore non può addebitare una commissione di mediazione a una terza parte che acquisisce il ruolo di acquirente, locatario o altro in una transazione legale e non ha concluso un contratto di mediazione con il Mediatore.
Se il Mediatore ha concluso un contratto di mediazione con due mandanti per lo stesso immobile ed è concordato in questi contratti che la commissione di mediazione è pagata da entrambe le parti contraenti, l'importo totale della commissione di mediazione addebitata da entrambi i mandanti per lo stesso immobile non può superare l'importo massimo della commissione di mediazione determinato dal listino prezzi valido al momento della conclusione di tali contratti di mediazione.
Se il Mediatore ha concluso un contratto di mediazione con due mandanti per lo stesso immobile ed è concordato in questi contratti che la commissione di mediazione è pagata da una sola parte contraente, il Mediatore può addebitare a tale parte contraente una commissione di mediazione esclusivamente fino a un massimo della metà dell'importo della commissione di mediazione determinato dal listino prezzi valido al momento della conclusione di questo contratto di mediazione.
Il Mediatore è obbligato, prima della conclusione del contratto di mediazione, a informare le parti contraenti dell'importo delle singole commissioni di mediazione e del loro importo totale.
Nel caso in cui la transazione legale conclusa includa la conclusione di un contratto preliminare con il quale il Mandante e la Terza Parte si sono impegnati a concludere un contratto principale in relazione all'immobile oggetto della mediazione e in cui il contratto preliminare prevede il pagamento dell'acconto e/o di parte del prezzo di acquisto concordato prima della conclusione del contratto di acquisto principale, il Mandante si impegna a pagare la commissione di mediazione al Mediatore in due parti uguali, la prima delle quali è dovuta il giorno del pagamento dell'acconto e/o di parte del prezzo di acquisto concordato, e la seconda il giorno della conclusione del contratto principale, ovvero il giorno della scadenza del termine stabilito nel contratto preliminare per la conclusione del contratto principale.
Nel caso in cui la transazione legale conclusa includa la conclusione di un contratto preliminare con il quale il Mandante e la Terza Parte si sono impegnati a concludere un contratto principale in relazione all'immobile oggetto della mediazione, ma in cui il pagamento dell'acconto e/o di parte del prezzo di acquisto concordato prima della conclusione del contratto principale non è concordato, il Mandante si impegna a pagare la commissione di mediazione al Mediatore il giorno del pagamento del prezzo di acquisto concordato per intero, o il giorno della scadenza del termine stabilito dal contratto preliminare / contratto principale per il pagamento del prezzo di acquisto concordato.
Nel caso in cui la transazione legale conclusa includa esclusivamente la conclusione del contratto principale in relazione all'immobile oggetto della mediazione e in cui il contratto prevede il pagamento dell'acconto e/o il pagamento del prezzo di acquisto concordato a rate, il Mandante si impegna a pagare la commissione di mediazione al Mediatore in due parti uguali, la prima delle quali è dovuta il giorno del pagamento dell'acconto e/o della prima rata del prezzo di acquisto concordato, e la seconda il giorno del pagamento del prezzo di acquisto concordato per intero, o il giorno della scadenza del termine stabilito dal contratto principale per il pagamento del prezzo di acquisto concordato.
Nel caso in cui la transazione legale conclusa includa esclusivamente la conclusione del contratto principale in relazione all'immobile oggetto della mediazione e in cui il contratto prevede il pagamento una tantum del prezzo di acquisto concordato, il Mandante si impegna a pagare la commissione di mediazione al Mediatore il giorno del pagamento del prezzo di acquisto concordato per intero, o il giorno della scadenza del termine stabilito dal contratto principale per il pagamento del prezzo di acquisto concordato.
Il recesso del Mandante o di una Terza Parte con cui il Mandante ha concluso un contratto preliminare in relazione all'immobile oggetto della mediazione, nonché il recesso del Mandante o di una persona con cui il Mandante ha concluso un contratto in relazione all'immobile oggetto della mediazione, dall'adempimento del contratto concluso non pregiudica l'obbligo del Mandante di pagare al Mediatore la commissione di mediazione nell'importo e nel modo determinati dal presente Articolo e dal contratto di mediazione concluso.
Il Mandante è altresì obbligato a pagare la Commissione quando ha concluso una transazione legale con una Terza Parte, a cui il Mediatore lo ha indicato e con cui il Mediatore lo ha messo in contatto, che è diversa da quella per la quale è stato mediato, e che raggiunge lo stesso scopo della transazione mediata o il cui oggetto della transazione legale è un immobile oggetto di mediazione.
L'Intermediario si considera aver consentito al Mandante di contattare la Terza Parte se egli/ella:
- ha accompagnato o indirizzato direttamente il Mandante a visionare l'immobile in questione,
o
- ha organizzato un incontro tra il Mandante e la Terza Parte allo scopo di negoziare una transazione legale,
o
- ha informato il Mandante del nome e cognome, o della società, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail della Terza Parte autorizzata a concludere una transazione legale o lo ha informato della posizione esatta dell'immobile richiesto, o ha altrimenti consentito negoziazioni o la conclusione di una transazione legale tra il Mandante e la Terza Parte.
Il collegamento non deve necessariamente includere una visione fisica dell'immobile, e la mera pubblicità generale dell'immobile senza un collegamento specifico tra il Mandante e la Terza Parte non è considerata sufficiente di per sé a creare il diritto alla Commissione. Il collegamento può essere provato dai registri commerciali del Mediatore, dalla comunicazione e-mail, dalle chiamate/messaggi telefonici, dalle offerte inviate e da altri registri commerciali.
Dopo la risoluzione del Contratto, il Mediatore ha diritto a una commissione se il Mandante conclude una transazione legale con la Terza Parte o una persona ad essa correlata che sia conseguenza delle azioni del Mediatore prima della risoluzione del Contratto di Mediazione.
Se il Mandante durante le negoziazioni o la conclusione della transazione mediata si ritira dalla conclusione della transazione legale, il mero fatto del recesso non crea l'obbligo di pagare la Commissione per intero, a meno che il diritto alla Commissione non sia sorto in conformità con il Contratto, le presenti Condizioni Generali e le normative applicabili. Se il Mandante non ha agito in buona fede, il Mediatore ha diritto al risarcimento dei danni e dei costi sostenuti in conformità con le normative applicabili e le presenti Condizioni Generali.
Il Mediatore ha diritto a un Compenso se il coniuge, o il convivente, il discendente o il genitore del Mandante; o una società, istituzione o altra entità giuridica di cui il Mandante, il suo coniuge, o il convivente, il discendente o il genitore è fondatore o rappresentante legale, o con cui ha un contratto di lavoro o di servizio, conclude una transazione legale mediata con una persona con cui il Mediatore ha messo in contatto il Mandante.
Il Mediatore ha altresì diritto a un Compenso nel caso in cui il Mandante disponga dell'immobile oggetto della mediazione in qualsiasi modo nei confronti di una delle persone specificate nel paragrafo precedente e tale persona, dopo tale disposizione, concluda una transazione legale mediata o una transazione che raggiunge lo stesso scopo della transazione mediata con una Terza Parte o una delle persone del paragrafo precedente così collegata alla Terza Parte o a una persona ad essa collegata.
Listino Prezzi
Il Listino Prezzi valido delle commissioni di mediazione del Mediatore costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali, come suo Allegato 1, e del Contratto di Mediazione ed è applicato nella versione valida al momento della conclusione del Contratto di Mediazione, con la data e l'anno di applicazione indicati.
L'importo della commissione di mediazione, l'importo minimo della commissione di mediazione, la persona o le persone obbligate a pagare la commissione di mediazione, i servizi inclusi nella commissione di mediazione, l'importo totale massimo della commissione di mediazione per la mediazione per entrambe le parti, e le regole sui servizi aggiuntivi e i costi speciali sono determinati dal Listino Prezzi valido del Mediatore.
Il Listino Prezzi deve essere presentato al Mandante prima della conclusione del Contratto di Mediazione e firmato dal Mediatore e dal Mandante, o da una Terza Parte quando conclude un contratto di mediazione separato con il Mediatore.
Il Mediatore non può addebitare una commissione di mediazione a una Terza Parte che acquisisce il ruolo di acquirente, locatario, affittuario o altro acquirente di diritti in una transazione legale, se non ha concluso un contratto di mediazione separato con tale persona.
Pubblicità e visione degli immobili
Il Mediatore non può pubblicizzare immobili senza un Contratto di Mediazione precedentemente concluso con il proprietario dell'immobile, o altro Mandante autorizzato.
Se il Mediatore pubblicizza un immobile sul mercato in base a un contratto di mediazione con il Mandante, quest'ultimo non può condizionare la visione di tale immobile da parte di una terza parte alla previa firma di un contratto di mediazione.
Quando si visiona un immobile tramite il Mediatore, viene firmato un certificato di visione, con il quale il Mediatore o l'Agente prova al Mandante di aver mostrato l'immobile a terzi.
La firma di un certificato di visione immobiliare non è considerata un contratto di mediazione e non può contenere disposizioni che obblighino la terza parte a pagare una commissione di mediazione.
Protezione dei Dati Personali
Con la conclusione del Contratto di Agenzia, il Mandante conferma che l'Agente lo ha informato che l'Agente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie e tratta i dati personali del Mandante per lo scopo e le necessità di: (i) esecuzione del presente Contratto, (ii) mantenimento delle relazioni commerciali con il Mandante, e (iii) adempimento dei suoi obblighi legali. esecuzione del Contratto di Agenzia e al fine di mantenere una buona relazione commerciale con il Mandante.
L'Agente è obbligato a trattare i dati personali del Mandante in conformità con le normative che regolano la protezione dei dati personali, in particolare in conformità con il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e la Legge sull'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("Gazzetta Ufficiale" n. 42/18).
Il Mandante, in qualità di interessato, può richiedere all'Agente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, l'esercizio di tutti i diritti in qualità di interessato in conformità con le normative legali applicabili che regolano la protezione dei dati personali.
L'Agente tratterà i dati personali del Mandante in conformità con tutte le normative legali applicabili, applicando misure di sicurezza fisiche, tecniche e di altro tipo appropriate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, uso improprio, divulgazione, perdita o distruzione.
Firmando il Contratto, il Cliente conferma di essere a conoscenza dell'Informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti di Eurovilla d.o.o., che si trova sul sito web del Mediatore www.eurovilla.hr, e che nella suddetta Informativa sul trattamento dei dati personali dei clienti, può trovare tutti i dettagli sul metodo, le finalità, le basi giuridiche per il trattamento dei suoi dati personali da parte del Mediatore, i diritti che ha in relazione al trattamento dei dati personali, i dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati e altre informazioni fornite all'interessato in conformità con le regole del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Risoluzione del contratto di mediazione
Un contratto concluso per un periodo di tempo determinato si risolve alla scadenza del termine per il quale è stato concluso se il contratto per il quale è stato mediato non è stato concluso entro tale periodo o su disdetta di una delle parti contraenti. Il Mediatore e il Cliente concordano che alla scadenza del termine concordato, il Contratto sarà prorogato nuovamente per lo stesso periodo di tempo, a meno che una delle parti non disdica il Contratto per iscritto. Se il periodo di preavviso non è espressamente specificato nel Contratto, il periodo di preavviso sarà di 8 giorni dal ricevimento della disdetta.
Le Parti possono recedere dal contratto di mediazione immobiliare prima della scadenza del termine concordato solo per una ragione particolarmente giustificata. In tal caso, il Cliente sarà obbligato a rimborsare all'Agenzia i costi sostenuti.
Se, entro 12 mesi dalla risoluzione del Contratto concluso, il Cliente conclude una transazione legale che è conseguenza delle azioni del Mediatore prima della risoluzione del Contratto di Mediazione, sarà obbligato a pagare al Mediatore la Commissione per intero.
Le disposizioni sulla risoluzione del Contratto di Mediazione si applicano anche alla risoluzione del Contratto di Mediazione Esclusiva.
MEDIAZIONE ESCLUSIVA
Articolo 5.
Con il contratto di mediazione esclusiva, il Mandante si impegna a non ingaggiare alcun altro mediatore per la transazione mediata, e tale obbligo deve essere espressamente concordato.
Se, durante la durata del contratto di mediazione esclusiva, il Mandante ha concluso una transazione legale tramite un altro mediatore diverso dal Mediatore, per la quale al Mediatore esclusivo era stato dato un incarico di mediazione, è obbligato a pagare al Mediatore esclusivo la Commissione concordata, nonché eventuali costi effettivi aggiuntivi sostenuti durante la mediazione per la suddetta transazione mediata.
Al momento della conclusione del contratto di mediazione esclusiva, il Mediatore è obbligato a avvertire specificamente il Mandante del significato e delle conseguenze legali della clausola contrattuale del paragrafo precedente.
Un contratto di mediazione esclusiva concluso per un periodo di tempo determinato si risolve alla scadenza del termine per il quale è stato concluso, o se il contratto per il quale la mediazione è stata conclusa non è stato concluso entro tale termine, o su disdetta di una delle parti contraenti.
REGOLE FINANZIARIE E DIVIETO DI TRANSAZIONI IN CONTANTI
Articolo 6
L'agenzia non accetta pagamenti in contanti a titolo di prenotazione, deposito o qualsiasi altra forma di anticipo.
Tutti i possibili pagamenti relativi all'acquisto, vendita, locazione o prenotazione di immobili vengono effettuati esclusivamente senza contanti, tramite bonifico bancario sul conto del venditore, locatore o come stipulato nel contratto tra le parti contraenti.
L'agenzia può mediare nella preparazione della documentazione appropriata, ma non può e non accetterà denaro in nome o per conto del Cliente.
I dipendenti e gli agenti dell'Agenzia non possono inoltre ricevere alcun pagamento in contanti dal Cliente, né per proprio conto né per conto dell'Agenzia, inclusi anticipi, depositi, prenotazioni o qualsiasi altro importo monetario.
Conseguenze della violazione di questa disposizione:
- L'agenzia non si assume alcuna responsabilità per eventuali pagamenti in contanti effettuati dal Cliente in contravvenzione a questa disposizione, sia direttamente all'agente/a qualsiasi terza parte.
- Tali pagamenti non sono considerati validi o vincolanti per l'Agenzia e non producono gli effetti di una prenotazione o conclusione di un affare.
- Il Cliente è obbligato a informare l'Agenzia senza indugio se qualsiasi persona ha offerto o richiesto un pagamento in contanti in relazione a un affare mediato.
- L'Agenzia, in caso di violazione da parte di un dipendente o agente, adotterà le misure interne appropriate in conformità con le normative e gli atti interni.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7.
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, si applicano la Legge sulla Mediazione Immobiliare e la Legge sulle Obbligazioni. Eventuali controversie saranno risolte dal tribunale competente di Zagabria.
Le presenti Condizioni Generali entreranno in vigore e saranno applicate il 7 luglio 2026, sostituendo completamente tutte le precedenti Condizioni Generali di Eurovilla d.o.o., nonché tutte le loro modifiche e integrazioni.
A Zagabria, il 07.07.2026.
Allegato 1
LISTINO PREZZI https://eurovilla.hr/cjenik/